a cura di Margherita Acciaro
A norma dell’art. 1751 c.c., l’agente ha diritto, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, ad un’indennità di fine rapporto, il cui importo non può superare una cifra equivalente ad un'indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall'agente negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione.
Tale indennità è dovuta qualora l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti.
La normativa vigente però prevede un termine di decadenza molto breve affinchè l’agente possa comunicare al preponente la volontà di far valere i propri diritti: l'agente, infatti, deve inoltrare al preponente, entro un anno dallo scioglimento del rapporto, la richiesta di pagamento dell’indennità di cessazione del rapporto. (art. 1751 co.5 c.c.)
Ma cosa succede in caso di richiesta di pagamento parziale?
Sul punto si è pronunciata la Cassazione con sentenza del 18/07/2022 n. 22535 che, cassando con rinvio alla Corte di Appello di Trieste, ha pronunciato il seguente principio di diritto: “La richiesta di un pagamento soltanto parziale è atto di esercizio idoneo ad impedire la decadenza con riguardo all’intera prestazione dovuta ed a far sì che la richiesta di pagamento dell’importo residuo non sia poi soggetta ad alcun termine di tal genere”.
In sostanza, qualora l’agente effettui una richiesta parziale dell’indennità di cessazione del rapporto entro il termine annuale di cui all’art. 1751 comma 5 c.c., qualora specifichi con esattezza il titolo della propria richiesta di pagamento, potrà successivamente integrarla, impedendo qualsiasi decadenza.