Il d.lgs 12 gennaio 2019 n. 14 in attuazione della legge delega 19 ottobre
2017 n. 155 ha introdotto il Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza
(CCII), espressione dell'esigenza di attuare una riforma organica e sistematica
delle procedure concorsuali. Il nuovo Codice parte da un presupposto: la
tempestiva emersione della crisi aumenta le possibilità di risanamento
dell'impresa, evitandole l'insolvenza e conseguentemente il fallimento
(rectius liquidazione giudiziale), salvaguardando così la
continuità aziendale ed i livelli occupazionali.
Gli obblighi organizzativi posti a carico dell'imprenditore costituiscono,
congiuntamente agli obblighi di segnalazione gravanti sugli organi di controllo
societari nonchè su creditori pubblici qualificati, strumenti di
allerta finalizzati alla tempestiva rilevazione degli indizi della
crisi dell'impresa ed alla sollecita adozione delle misure più idonee alla sua
composizione.
La crisi, dunque, non rappresenterà più necessariamente la fine
dell'impresa ma, se correttamente rilevata e gestita, solo una fase della vita
della stessa.
A causa della grave emergenza epidemiologica in corso, l'entrata in vigore
del CCII è stata posticipata al 1 settembre 2021, eccetto per alcune
disposizioni che sono già entrate in vigore il 16 marzo 2019. Tra
queste l'art 375 CCII, che modificando l'art. 2086 c.c. ha introdotto nuovi
obblighi per gli imprenditori. Tale norma recita: “L'imprenditore, che
operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto
organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle
dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della
crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonchè di
attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti
previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della
continuità aziendale.
Il CCII fa propria tale disposizione e la cristallizza all'art. 3, operando
per una distinzione tra imprenditore individuale ed imprenditore collettivo:
all'obbligo dell'imprenditore collettivo di adottare un assetto organizzativo
adeguato ai sensi dell'art. 2086 c.c. si contrappone l'obbligo
dell'imprenditore individuale di adottare - misure idonee - a rilevare tempestivamente
la crisi e di assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.
Ma cosa si intende per assetti organizzativi adeguati?
Un assetto organizzativo è adeguato se
presenta una struttura compatibile alle dimensioni ed alla complessità della
società , alla natura ed alle modalità di perseguimento dell'oggetto sociale.
Esso, dunque, presuppone:
La separazione dei compiti e delle funzioni;
Per la realizzazione di tale assetto organizzativo, assume particolare
importanza anche la redazione del piano industriale, ossia il
documento che espone in modo organico le direzioni strategiche dell'impresa, i
principali obiettivi economici e finanziari, le nuove iniziative e gli
investimenti previsti.
Il piano industriale deve essere redatto in modo tale da fissare gli
obiettivi di medio e lungo periodo e deve permettere la verifica, in corso
d'opera, del grado di raggiungimento di tali obiettivi, al fine di correggere
prontamente il tiro e salvaguardare la continuità aziendale.
Orbene, nonostante i numerosi dubbi sollevati in dottrina circa l'effettiva
portata innovativa della riforma de quo, non si può non condividere
l'intenzione del legislatore: una gestione corretta, oculata e strutturata
dell'impresa, non solo riduce la possibilità di crisi aziendali ma qualora le
stesse si dovessero verificare, sarebbero rilevabili già nel loro stato
embrionale, con maggiori possibilità di evitare l'insolvenza.
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Qualora avessi qualche dubbio e/o necessità di chiarimento in ordine ai
nuovi obblighi imposti agli imprenditori dal d.lgs 14/2019, contattaci, saremo
lieti di discuterne insieme!
a cura dell' avv. Margherita Acciaro