Talvolta, per le ragioni più svariate, si ha la necessità di cambiare il
proprio nome e, in Gran Bretagna, stante il numero sempre crescente delle
richieste inoltrate e complici la semplicità della procedura ed il costo
irrisorio della stessa, sembra essere diventata una vera e propria moda!
Invero, basta collegarsi al sito della UK Deed Poll Office, completare la
domanda ed effettuare il pagamento di £18,50. Se l’ordine è effettuato entro le
3 PM di un giorno feriale sarà evaso il giorno stesso e il richiedente riceverà
il documento per posta entro i due giorni successivi. Una volta ricevuto il
Deed Poll basterà firmarlo, attestarlo e trasmetterlo alle autorità competenti
per informarli del cambio nome effettuato affinché possano rilasciare nuovi
documenti aggiornati.
È possibile cambiare nome tutte le volte che lo si desidera, l’unica
restrizione è data dall’impossibilità di scegliere nomi offensivi, che
contengano numeri o segni di punteggiatura o che comportino violazioni delle
proprietà intellettuali.
In Gran Bretagna, quindi, cambiare il proprio nome è un procedimento semplice
ed economico che non investe alcuna autorità e non prevede nemmeno un’indagine
sulle motivazioni che spingono il richiedente a farne istanza.
E in Italia? Se oltremanica il procedimento è easy and cheap, nel nostro
Paese la modifica del proprio nome prevede una trafila ben più lunga e
complessa che prevede il coinvolgimento della Prefettura.
Il procedimento è regolato dagli artt. 89-94 del Regolamento per la revisione e
la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile (D.P.R. 3 novembre 2000
n.396) ed ha inizio con una domanda, corredata da una spiegazione sulle
motivazioni del richiedente, indirizzata alla Prefettura della provincia di
residenza dell’istante o della circoscrizione dell’ufficio di stato civile ove
è stato registrato l’atto di nascita. Se l’istanza viene accettata, il Prefetto
autorizzerà il richiedente a chiedere la pubblicazione del sunto della domanda
nell’albo pretorio del comune di residenza ed in quello di nascita e, entro 30
giorni dalla pubblicazione, chiunque ne abbia interesse può proporre
opposizione. Decorso tale termine, in assenza di impugnazioni, il Prefetto, con
apposito decreto, autorizzerà la modifica del nome e, successivamente, tale
decreto dovrà essere annotato nell’atto di nascita e nell’atto di matrimonio.
Anche in questo caso il costo è esiguo: bisognerà corrispondere al momento
della presentazione della domanda una marca da bollo di € 16,00: tale importo
non è però dovuto in caso di richiesta modifica di nomi ridicoli, vergognosi o
rivelanti l’origine naturale.
Cambiare il proprio nome in Italia, quindi, è possibile ma prevede un
procedimento non solo ben più lungo e complesso rispetto alla semplice
richiesta del Deed Poll inglese ma prevede anche un giudizio da parte della
Prefettura sulla meritevolezza delle motivazioni che sorreggono la domanda.
I cittadini italiani residenti in Gran Bretagna ed iscritti all’AIRE
possono avvalersi della procedura del Deed Poll? Purtroppo, no, almeno se
intendono utilizzare il nuovo nome anche in Italia: anch’essi dovranno
presentare la domanda alla Prefettura competente. In alternativa, potranno
inviarla al Consolato italiano che farà da “tramite” con la Prefettura,
inviando ad essa tutta la documentazione necessaria predisposta dal
richiedente.
A cura dell’Avv. Margherita Acciaro