14-05-2022
Proposta concordataria: controllo di legittimità, convenienza economica e piani attestatati (Cass. civ., sez. I, ord., 02 maggio 2022 n. 13809).


 La Cassazione, sez. I, con ordinanza del 02/05/2022, n. 13809 ha chiarito che “in tema di concordato preventivo, il giudice ha il dovere di esercitare il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato, non restando questo escluso dall'attestazione del professionista, mentre rimane riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito del detto giudizio, che ha ad oggetto la probabilità di successo economico del piano ed i rischi inerenti. Il menzionato controllo di legittimità si realizza facendo applicazione di un unico e medesimo parametro nelle diverse fasi di ammissibilità, revoca ed omologazione in cui si articola la procedura di concordato preventivo, e si attua verificandosene l'effettiva realizzabilità della causa concreta: quest'ultima, peraltro, da intendersi come obiettivo specifico perseguito dal procedimento, non ha contenuto fisso e predeterminabile, essendo dipendente dal tipo di proposta formulata, pur se inserita nel generale quadro di riferimento finalizzato al superamento della situazione di crisi dell'imprenditore, da un lato, e all'assicurazione di un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori, da un altro”.

Secondo quanto argomentato nell’ordinanza in esame, pur spettando al Tribunale il controllo di legittimità e ai creditori la valutazione in ordine alla convenienza economica della proposta, sull’assunto che i creditori devono poter valutare il piano sulla base di una corretta e completa informazione (potendo solo così accettare consapevolmente il rischio di un diverso esito della liquidazione, le sue probabilità di successo  e i rischi inerenti), compete al giudice esercitare sulla relazione del professionista attestatore un controllo specifico concernente la congruità e la logicità della motivazione ed il collegamento effettivo tra i dati riscontrati ed il conseguente giudizio (Cass. SU n. 1521 del 2013).

 In sostanza, il compito dell’attestatore non è quello di attestare genericamente la veridicità complessiva del piano, ma ciascuna e tutte le componenti che lo integrano (ivi comprese le modifiche al piano e alla proposta inizialmente presentati). In questo senso spetta al giudice esercitare il proprio sindacato sulla palese inadeguatezza dell’attestazione del professionista ad espletare e realizzare la finalità per la quale è stata contemplata, quella di fornire una corretta informazione ai creditori.

 In altri termini, è ormai indirizzo prevalente che, pur rimanendo la distinzione tra fattibilità economica e fattibilità giuridica, ciò non esclude aprioristicamente anche un controllo del giudice sulla fattibilità economica del concordato.

  “E' stato spiegato che la verifica di fattibilità, in quanto correlata al controllo della causa concreta del concordato, comprende necessariamente anche un giudizio di idoneità, che va svolto rispetto all'assetto di interessi ipotizzato dal proponente in rapporto ai fini pratici che il concordato persegue: difatti - si è detto -, il "controllo circa l'effettiva realizzabilità della causa concreta" non può predicarsi "se non attraverso l'estensione al di là del mero riscontro di legalità degli atti in cui la procedura si articola, e al di là di quanto attestato da un generico riferimento all'attuabilità del programma". Con la conseguenza - si è aggiunto - che non è esatto porre a base del giudizio una summa divisio tra controllo di fattibilità giuridica astratta, sempre consentito, e controllo di fattibilità economica, sempre vietato (cfr. Cass 7 aprile 2017 n. 9061, nonché, in motivazione, la più recente Cass. n. 13224 del 2021). Il giudice è così tenuto ad una verifica diretta del presupposto di fattibilità del piano per poter ammettere il debitore al concordato, e la distinzione appena richiamata vale a chiarire che il sindacato del giudice sulla fattibilità giuridica, intesa come verifica della non incompatibilità del piano con norme inderogabili, non incontra particolari limiti, laddove il controllo sulla fattibilità economica, intesa come realizzabilità nei fatti del medesimo, può essere svolto nei limiti nella verifica della sussistenza, o meno, di una manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obbiettivi prefissati, individuabile caso per caso in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi. In tal senso, allora, resta riservata ai creditori la valutazione di convenienza di una proposta plausibile, rispetto all'alternativa fallimentare, oltre che la specifica realizzabilità della singola percentuale di soddisfazione per ciascuno di essi, mentre è sempre sindacabile in sede giurisdizionale la proposta concordataria ove totalmente implausibile (cfr. Cass. n. 9061 del 2017, in motivazione). Su tale posizione si attestano le successive pronunce di questa Corte (tra cui si vedano, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 13224 del 2021 e Cass. n. 11522 del 2020), con cui è stato ribadito che al giudice non possa essere sottratto il controllo circa la fattibilità economica del concordato, così che il debitore non possa essere ammesso alla procedura ove il piano si riveli implausibile (cfr. Cass. n. 4790 del 2018; Cass. n. 23315 del 2018) e cioè prima facie irrealizzabile (cfr. Cass. n. 5825 del 2018)”.

A cura dell’Avv. Angela Marino