01-06-2022
Gli effetti della fusione per incorporazione: estinzione della società incorporata e conseguente perdita della legittimazione attiva e passiva.


a cura di avv. Margherita Acciaro


La Cassazione, con la sentenza 5 maggio 2022 n. 14228, è tornata sul tema degli effetti della fusione per incorporazione affermando: “[...] In ultima analisi, alla fusione per incorporazione si collegano effetti traslativi successori, quanto ai rapporti ed estintivi per la società incorporata.  Se da un lato la società come insieme di rapporti prosegue, sotto l’egida di una differente organizzazione, dall’altro la società come ente si estingue e l’atto di fusione ne decreta la scomparsa dalla scena giuridica quale centro autonomo d’imputazione di situazioni giuridiche. Sicché con l’iscrizione della cancellazione della società incorporata dal registro delle imprese questa si estingue, attuandosi la successione a titolo universale di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi della società incorporante. A tale effetto si riconnette anche la legittimazione attiva e passiva dell’incorporante in relazione ai rapporti originariamente facenti capo all’incorporata. Mentre quest’ultima, a causa della perdita della propria soggettività, per effetto dell’operazione di fusione  e conseguente cancellazione dal registro delle imprese, non possiede più alcuna legittimazione processuale attiva e/o passiva.

La Quinta Sezione della Cassazione riprendendo il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite con la storica sentenza del 30.07.2021 n. 21970 ha, quindi, sottolineato che l’operazione straordinaria della fusione per incorporazione e la conseguente iscrizione della cancellazione della società incorporata dal registro delle imprese, non determinano la continuazione della stessa sotto una nuova veste ma, bensì, comportano la sua automatica estinzione ed il conseguente trasferimento, in capo all’incorporante della legittimazione processuale attiva e passiva.

Risulta, dunque, definitivamente superato l’orientamento giurisprudenziale affermatosi poco dopo l’entrata in vigore della riforma introdotta dal d.lgs 17 gennaio 2003 n. 6, secondo il quale la fusione per incorporazione determinerebbe l’unificazione, mediante l’integrazione reciproca, delle società partecipanti alla fusione, risolvendosi in una vicenda meramente evolutivo-modificativa dello stesso soggetto giuridico che conserverebbe la propria identità pur in un nuovo assetto organizzativo, a favore della tesi dell’estinzione dell’incorporata con effetto devolutivo-successorio nei confronti dell’incorporante.