a
cura dell’avv. Angela Marino
La
Cassazione civile sez. I, con sentenza n. 16417 del 20/05/2022 ha chiarito, in
ambito di operazioni effettuate a mezzo di strumenti
elettronici, che è onere della banca fornire la prova della riconducibilità
dell'operazione al cliente.
Secondo
la Corte “la
regola generale contemplata dall'art. 1218 c.c., secondo la quale, in tema di
prova dell'adempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la
risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo
diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione
della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore
convenuto è gravato dell'onere della dimostrazione del fatto estintivo
dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, o dall'eccezione
d'inadempimento del creditore ex art. 1460 c.c. (Cass. n. 25584/18; Cass. n.
3587/21; S.U. n. 13533/01)”. In particolare, nell’ambito del rapporto di conto
corrente, con modalità telematiche, tale regula juris declina la responsabilità
della banca per operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, con
particolare riguardo alla verifica della loro riconducibilità alla volontà del
cliente mediante il controllo dell'utilizzazione illecita dei relativi codici
da parte di terzi, ha natura contrattuale e, quindi, va esclusa (solo) se
ricorre una situazione di colpa grave dell'utente”.
“Nell’esaminare
la condotta delle parti contrattuali, la regola desumibile dall'art. 1218 c.c., va coordinata con l’art. 1176
c.c., quale clausola generale relativa alla diligenza richiesta al debitore per
l'adempimento contrattuale. Al riguardo, va osservato che la diligenza posta a
carico del professionista ha natura tecnica e deve valutarsi tenendo conto dei
rischi tipici della sfera professionale di riferimento, assumendo come
parametro la figura dell'accorto banchiere (Cass. n. 806/16). Inoltre, la
diligenza esigibile dal professionista o dall'imprenditore, nell'adempimento
delle obbligazioni assunte nell'esercizio dell'attività, ha contenuto tanto
maggiore quanto più è specialistica e professionale la prestazione richiesta; pertanto, incorre in responsabilità il
soggetto che non adoperi la diligenza dovuta in relazione alle circostanze
concrete del caso, con adeguato sforzo tecnico e con impiego delle energie e
dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari o utili all'adempimento della
prestazione dovuta e al soddisfacimento dell'interesse creditorio, nonché ad
evitare possibili effetti dannosi (Cass., n. 12407/2020).
La
Corte prosegue ancora chiarendo che “è del tutto ragionevole ricondurre
nell'area del rischio professionale del prestatore dei servizi di pagamento,
prevedibile ed evitabile con appropriate misure destinate a verificare la
riconducibilità delle operazioni alla volontà del cliente, la possibilità di
una utilizzazione dei codici di accesso al sistema da parte dei terzi, non
attribuibile al dolo del titolare o a comportamenti talmente incauti da non
poter essere fronteggiati in anticipo. Ne consegue che, anche prima
dell'entrata in vigore del D. lgs n. 11 del 2010, attuativo della direttiva n.
2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, la banca, cui
è richiesta una diligenza di natura tecnica, da valutarsi con il parametro
dell'accorto banchiere, è tenuta a fornire la prova della riconducibilità
dell'operazione al cliente (Cass. n. 2950/17)
Con
tale motivazione la corte ha così cassato la sentenza del Tribunale di Paola che
aveva accolto l’appello proposto da Poste Italiane s.p.a. avverso la sentenza
del Giudice di Pace che, invece, aveva accolto la domanda proposta da un cliente
delle poste, avente ad oggetto l’accertamento della
responsabilità contrattuale del predetto Istituto in ordine all’addebito della
somma di € 1000,00 per una ricarica di telefonino, quale diretta conseguenza di
una frode informatica, subita dal malcapitato sul conto corrente e sulla carta
di credito prepagata.
La sentenza afferma il seguente principio: “In tema di responsabilità della banca in
caso di operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, anche al fine
di garantire la fiducia degli utenti nella sicurezza del sistema (il che
rappresenta interesse degli stessi operatori), è del tutto ragionevole
ricondurre nell'area del rischio professionale del prestatore dei servizi di
pagamento, prevedibile ed evitabile con appropriate misure destinate a
verificare la riconducibilità delle operazioni alla volontà del cliente, la
possibilità di una utilizzazione dei codici di accesso al sistema da parte dei
terzi, non attribuibile al dolo del titolare o a comportamenti talmente incauti
da non poter essere fronteggiati in anticipo. Ne consegue che, anche prima
dell'entrata in vigore del d. lg. N. 11 del 2010 attuativo
della direttiva n. 2007/64/Ce relativa ai servizi di pagamento nel
mercato interno, la banca, cui è richiesta una diligenza di natura tecnica, da
valutarsi con il parametro dell'accorto banchiere, è tenuta a fornire la prova
della riconducibilità dell'operazione al cliente”.