08-06-2022
Strumenti elettronici e responsabilità della Banca


a cura dell’avv. Angela Marino

La Cassazione civile sez. I, con sentenza n. 16417 del 20/05/2022 ha chiarito, in ambito di operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, che è onere della banca fornire la prova della riconducibilità dell'operazione al cliente.

Secondo la Corte “la regola generale contemplata dall'art. 1218 c.c., secondo la quale, in tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, o dall'eccezione d'inadempimento del creditore ex art. 1460 c.c. (Cass. n. 25584/18; Cass. n. 3587/21; S.U. n. 13533/01)”. In particolare, nell’ambito del rapporto di conto corrente, con modalità telematiche, tale regula juris declina la responsabilità della banca per operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, con particolare riguardo alla verifica della loro riconducibilità alla volontà del cliente mediante il controllo dell'utilizzazione illecita dei relativi codici da parte di terzi, ha natura contrattuale e, quindi, va esclusa (solo) se ricorre una situazione di colpa grave dell'utente”.

“Nell’esaminare la condotta delle parti contrattuali, la regola desumibile dall'art. 1218 c.c., va coordinata con l’art. 1176 c.c., quale clausola generale relativa alla diligenza richiesta al debitore per l'adempimento contrattuale. Al riguardo, va osservato che la diligenza posta a carico del professionista ha natura tecnica e deve valutarsi tenendo conto dei rischi tipici della sfera professionale di riferimento, assumendo come parametro la figura dell'accorto banchiere (Cass. n. 806/16). Inoltre, la diligenza esigibile dal professionista o dall'imprenditore, nell'adempimento delle obbligazioni assunte nell'esercizio dell'attività, ha contenuto tanto maggiore quanto più è specialistica e professionale la prestazione richiesta; pertanto, incorre in responsabilità il soggetto che non adoperi la diligenza dovuta in relazione alle circostanze concrete del caso, con adeguato sforzo tecnico e con impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari o utili all'adempimento della prestazione dovuta e al soddisfacimento dell'interesse creditorio, nonché ad evitare possibili effetti dannosi (Cass., n. 12407/2020).

La Corte prosegue ancora chiarendo che “è del tutto ragionevole ricondurre nell'area del rischio professionale del prestatore dei servizi di pagamento, prevedibile ed evitabile con appropriate misure destinate a verificare la riconducibilità delle operazioni alla volontà del cliente, la possibilità di una utilizzazione dei codici di accesso al sistema da parte dei terzi, non attribuibile al dolo del titolare o a comportamenti talmente incauti da non poter essere fronteggiati in anticipo. Ne consegue che, anche prima dell'entrata in vigore del D. lgs n. 11 del 2010, attuativo della direttiva n. 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, la banca, cui è richiesta una diligenza di natura tecnica, da valutarsi con il parametro dell'accorto banchiere, è tenuta a fornire la prova della riconducibilità dell'operazione al cliente (Cass. n. 2950/17)

Con tale motivazione la corte ha così cassato la sentenza del Tribunale di Paola che aveva accolto l’appello proposto da Poste Italiane s.p.a. avverso la sentenza del Giudice di Pace che, invece, aveva accolto la domanda proposta da un cliente delle poste, avente ad oggetto l’accertamento della responsabilità contrattuale del predetto Istituto in ordine all’addebito della somma di € 1000,00 per una ricarica di telefonino, quale diretta conseguenza di una frode informatica, subita dal malcapitato sul conto corrente e sulla carta di credito prepagata.

 La sentenza afferma il seguente principio: “In tema di responsabilità della banca in caso di operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, anche al fine di garantire la fiducia degli utenti nella sicurezza del sistema (il che rappresenta interesse degli stessi operatori), è del tutto ragionevole ricondurre nell'area del rischio professionale del prestatore dei servizi di pagamento, prevedibile ed evitabile con appropriate misure destinate a verificare la riconducibilità delle operazioni alla volontà del cliente, la possibilità di una utilizzazione dei codici di accesso al sistema da parte dei terzi, non attribuibile al dolo del titolare o a comportamenti talmente incauti da non poter essere fronteggiati in anticipo. Ne consegue che, anche prima dell'entrata in vigore del d. lg. N. 11 del 2010 attuativo della direttiva n. 2007/64/Ce relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, la banca, cui è richiesta una diligenza di natura tecnica, da valutarsi con il parametro dell'accorto banchiere, è tenuta a fornire la prova della riconducibilità dell'operazione al cliente”.