La normativa è in continua evoluzione. In particolare, l'entrata in vigore del Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza - introdotto dal d.lgs 12 gennaio 2019 n. 14 (in attuazione della legge delega 19 ottobre 2017 n. 155) - e le modifiche apportate dal decreto legge 24 agosto 2021 n. 118 (convertito con modificazioni dalla Legge 21 ottobre 2021 n. 1479) determinano nuovi impegni per chi vuole fare impresa.
Lo studio, con un'esperienza ventennale nel settore, ha maturato competenze in ambito societario ed in ambito di procedure di concordato e liquidazione giudiziaria, ed è in grado, perciò, di assistere il cliente, non solo laddove intenda presentare una domanda di concordato o di accordo di ristrutturazione dei debiti, ma anche qualora, come creditore, abbia necessità di essere assistito nelle procedure introdotte dai propri debitori.
Offre, altresì, assistenza giudiziale e stragiudiziale in operazioni societarie ordinarie e straordinarie, avvalendosi, qualora occorra, anche della collaborazione esterna di altre figure professionali, così da garantire al cliente un unico interlocutore.
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04-02-2021
Brexit – Le opportunita’ per le imprese britanniche di aprire una sede in Italia.

L’Italia, per la sua collocazione geografica e per i costi contenuti è una delle mete più ambite dagli imprenditori britannici per aprire le loro succursali nell’Unione Europea e rimanere quindi agganciati al libero mercato. Diverse sono le soluzioni offerte dall’ ordinamento italiano per sviluppare una rete commerciale

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11-04-2022
I nuovi obblighi per gli imprenditori imposti dal Codice della Crisi d’impresa.

Il nuovo Codice parte da un presupposto: la tempestiva emersione della crisi aumenta le possibilità di risanamento dell’impresa, evitandole l’insolvenza e conseguentemente il fallimento (rectius liquidazione giudiziale), salvaguardando così la continuità aziendale ed i livelli occupazionali.

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14-05-2022
Proposta concordataria: controllo di legittimità, convenienza economica e piani attestatati (Cass. civ., sez. I, ord., 02 maggio 2022 n. 13809).

Pur spettando al Tribunale il controllo di legittimità e ai creditori la valutazione in ordine alla convenienza economica della proposta, sull’assunto che i creditori devono poter valutare il piano sulla base di una corretta e completa informazione (potendo solo così accettare consapevolmente il rischio di un diverso esito della liquidazione, le sue probabilità di successo e i rischi inerenti), compete al giudice esercitare sulla relazione del professionista attestatore un controllo specifico concernente la congruità e la logicità della motivazione ed il collegamento effettivo tra i dati riscontrati ed il conseguente giudizio (Cass. SU n. 1521 del 2013).

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