Lo studio si occupa di Diritto internazionale privato curando gli interessi in Italia di soggetti di nazionalità diverse, siano essi società o privati cittadini.
Il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni straniere emesse dai Tribunali di altri Paesi (non UE) sono disciplinati dalla legge n. 218/95, che prevede, come regola generale, il riconoscimento automatico delle decisioni e/o dei provvedimenti stranieri, purchè siano rispettati i principi fondamentali riconosciuti dall'ordinamento giuridico italiano: in questo caso il provvedimento viene immediatamente riconosciuto, senza il ricorso ad alcuna procedura speciale. La Legge 218/1995 ha sostanzialmente abrogato il vecchio "exequatur".
In ambito di diritto eurounitario, il riconoscimento e l'esecuzione dei provvedimenti emessi dalle autorità giudiziarie dei paesi membri è definito dal Regolamento UE 1215/2012 che sostituisce il precedente Regolamento CE 44/2001 sulla competenza giurisdizionale, con l'obiettivo di rendere più semplice la circolazione delle decisioni in materia civile e commerciale all'interno dell'Unione Europea, in applicazione del principio del riconoscimento reciproco.
L'art. 39 del vigente regolamento UE stabilisce che " la decisione emessa in uno stato membro che è esecutiva in tale stato membro è altresì esecutiva negli altri stati membri senza che sia richiesta una dichiarazione di esecutività".
Il regolamento si applica in materia civile e commerciale e non si applica, invece, al diritto di famiglia, ai fallimenti, alle questioni in materia di successione e ad alle altre materie elencate nel regolamento, quali la sicurezza sociale e l'arbitrato, vigendo per tali materie specifici regolamenti.
Per quanto riguarda Brexit al fine di individuare la normativa da applicare si dovrà far riferimento, all'accordo di recesso entrato in vigore l'01.02.2020, dopo essere stato approvato il 17.10.2019 e l'accordo sugli scambi e la cooperazione tra UE e il Regno Unito concordato il 24.12.2020.

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13-04-2022
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